Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro. I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art14 · fonte del testo