Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art66 · fonte su Normattiva