[1]Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici e' corrisposta una indennita' per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:
[2]Capo di ciascun Centro meccanografico........... L. 600 Capo reparto....................... L. 550 Operatore......................... L. 400 Perforatore........................ L. 400 Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico e' previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 5 giugno 1959
