[1]Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici e' corrisposta una indennita' per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

[2]Capo di ciascun Centro meccanografico........... L. 600 Capo reparto....................... L. 550 Operatore......................... L. 400 Perforatore........................ L. 400 Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico e' previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art15 · fonte del testo