Art. 1
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A far tempo dal 1 luglio 1963, le prestazioni previste dall'articolo 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonche' ai loro familiari a carico. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma l'indennita' giornaliera di malattia e' determinata nel modo seguente:
- a)per i salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e, ove esistano, dai contratti provinciali contenenti disposizioni di miglior favore, rapportata a giornata;
- b)per le altre categorie nella misura del 50 per cento della retribuzione giornaliera, risultante dai contratti collettivi sopra richiamati, moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e divisa per 300. Le giornate di effettiva occupazione sono quelle accertate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli validi all'atto della insorgenza, della malattia, ovvero dal certificato di iscrizione di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212. La misura dell'indennita' per le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) non puo' essere inferiore a lire 200 a giornata, ne' superiore a lire 600.
Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 7 settembre 1972
