[1]Dopo l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:

[2]Art. 5-bis.

[3]"La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilita' separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio".

[4]Art. 5-ter.

[5]"L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria e' obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia. Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi. Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati. La misura del predetto contributo puo' essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessita' finanziarie della gestione. La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo e' effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalita' ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge"

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art13 · fonte su Normattiva