All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sara' provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.
Testo vigente dal 24 dicembre 1948
All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sara' provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.
Testo vigente dal 24 dicembre 1948
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-12-22;1446~art3 · fonte del testo