A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresi' concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilita' della pensione attualmente goduta.
Testo vigente dal 24 dicembre 1948
A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresi' concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilita' della pensione attualmente goduta.
Testo vigente dal 24 dicembre 1948
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-12-22;1446~art2 · fonte del testo