Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennita' integrativa speciale mensile prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'intero onere finanziario relativo all'indennita' di cui al comma precedente e' a carico dello Stato.
Testo vigente dal 19 maggio 1976
