Art. 2
A decorrere dal 1 luglio 1975, l'indennita' integrativa speciale mensile e' fissata in L. 57.700 per il personale in attivita' di servizio ed in L. 46.160 per quello in quiescenza. Dal 1 gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di L. 3.100 per il personale in attivita' e di L. 2.480 per quello in quiescenza, nonche' degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975. Gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1 maggio-31 ottobre 1975 e 1 novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1 luglio 1976. A partire dal 1 gennaio 1977, la misura dell'indennita' integrativa speciale sara' ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.
Testo vigente dal 14 agosto 1975
