L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non puo' in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1 luglio 1970. fermo restando l'importo delle riscossioni gia' considerate nell'originaria liquidazione.
Testo vigente dal 19 maggio 1976
