Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unita', con effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 19 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;264~art6 · fonte su Normattiva