In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976. 1 La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978. La quota aggiuntiva in cifra fissa non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione. ((Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.))1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1979

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno"; inoltre (con l'art. 14, comma 8) ha disposto l'introduzione dell'ultimo comma con effetto dal 1 gennaio 1979.

Testo vigente dal 1 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/1991

    Questione infondata
    18 gennaio 1991

    La non cumulabilità della quota aggiuntiva fissa, corrisposta sui trattamenti pensionistici ai fini della perequazione automatica, con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi non determina disparità di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista alcuna decurtazione della pensione, poiché la diversità dei trattamenti trova adeguata e razionale giustificazione (v. massima A) nella stessa diversità dei rapporti che danno causa al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione. Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio dalla natura e dalla stessa finalità delle quote aggiuntive e, concretandosi in trattamenti relativi alla contingenza, sono, in sostanza, già erogate al lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennità o di trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce alcunché di simile. (Non fondatezza della questione di legittimità cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 16 legge 21 dicembre 1978, n. 843 come modificato dall'art. 14 decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33).

    Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 349/1985

    Questione infondata
    17 dicembre 1985

    Gli artt. 16 e 18 legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, hanno regolato diversamente talune modalità del sistema di perequazione automatica delle pensioni istituito dall'art. 10 legge n. 160 del 1975, ed esteso alle gestioni speciali dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, così come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualità della disciplina perequativa delle pensioni, che va considerata nella sua sostanziale unitarietà, sicché risultano prive di una propria autonomia e non suscettibili di un distinto giudizio di legittimità costituzionale. Trattasi, d'altra parte, di misure legislative disposte in uno dei momenti più critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravamente negativi per la generalità dei cittadini e quindi anche per i pensionati; inoltre, la previsione normativa è stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38 e 42 - della questione di legittimita'costituzionale delle succitate disposizioni, sollevata sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilità alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 legge n. 160 del 1975).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art16 · fonte su Normattiva