A partire dal 1 luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati;

  • a)di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1 novembre 1948;
  • b)di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1 novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento e' di lire 6000 annue.

Testo vigente dal 21 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1352~art4 · fonte del testo