Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: lire 24.000 annue per gli impiegati; lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; lire 16.800 annue per i genitori. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1957, n. 1139

1

La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18."; (con l'art. 20 comma 5) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data."

2

con decorrenza dal 1 marzo 1966

La L. 25 novembre 1957, n. 1139, come modificata dal Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (con l'art. 20) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139."

Testo vigente dal 25 luglio 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1957 al 25 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139, come modificata dal Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (con l'art. 20) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1352~art2 · fonte del testo