Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18. L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante. Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 giugno 1965, n.759
2con decorrenza dal 1 marzo 1966
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.759, ha disposto (con l'art.7) che " Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139."
Testo vigente dal 25 luglio 1965
