Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue: per i capifamiglia: lire 500 giornaliere per il periodo di un anno; per i non capifamiglia: lire 300 giornaliere per i primi sei mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi. Il sussidio compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la cui dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio. Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata del sussidio e' limitata a nove mesi. Il sussidio post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari. Cessa dal diritto al sussidio post-sanatoriale l'assistito che assume attivita' retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche. Il sussidio post-sanatoriale non e' corrisposto per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;213~art1 · fonte del testo