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Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza a di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento e' calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 23 giugno 1965
