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Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza a di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento e' calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 maggio 1965, n. 583

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La L. 26 maggio 1965, n. 583 ha disposto (con l'art. 1) che "L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonche' ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1 giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173."

Testo in vigore dal 23 giugno 1965 al 1 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art1 · fonte su Normattiva