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L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non e' cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1 luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356;.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 23 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art6 · fonte del testo