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L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non e' cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1 luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356;.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 maggio 1965, n. 583
3La L. 26 maggio 1965, n. 583 ha disposto (con l'art. 2) che "L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni."
Testo in vigore dal 23 giugno 1965 al 1 marzo 1968
