Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art11 · fonte del testo