L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata e' pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non puo' essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7, attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'art. 6. In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, puo' essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, aumentato della somma fissa di lire 26.000.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art10 · fonte del testo