Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel n. 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata, costante per l'intera durata del servizio utile.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art5 · fonte del testo