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La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbienti, il cui reddito imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, e' cosi' fissata:

  • 1)durante il ricovero: lire 700 giornaliere piu' la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;
  • 2)successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:
  • a)per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliere piu' le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;
  • b)per i non capi famiglia: lire 650 giornaliere. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscano di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrisposto un assegno natalizio di lire 15.000.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 2 aprile 1987

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urn:nir:stato:legge:1970-12-14;1088~art5 · fonte su Normattiva