Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Art. 3
I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
