Art. 27 — Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
