Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

  • a)il coniuge;
  • b)i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
  • c)i fratelli e le sorelle a carico;
  • d)i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per l'uomo ed i 55 anni per la donna. Il limite massimo di eta' e' fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21ª anno di eta'. Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad universita' o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26ª anno di eta', sempre che essi risultino a carico del capo famiglia. I limiti di eta' previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro. Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreche' gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419~art2 · fonte su Normattiva