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La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dai testo unico delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010
