Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:
- a)al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
- b)al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
- c)al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato e' addetto.
Testo vigente dal 2 marzo 1949
