Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:

  • a)al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;
  • b)al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
  • c)al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato e' addetto.

Testo vigente dal 2 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-26;35~art2 · fonte del testo