Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' stabilito nel massimo di lire 200, e non puo' essere inferiore a lire 10. Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, e' elevato a lire 80.

Testo vigente dal 2 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-26;35~art4 · fonte del testo