Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000. E' abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Testo vigente dal 12 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-04-05;322~artunico · fonte del testo