I funzionari ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facolta' di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

Testo vigente dal 3 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1234~artunico · fonte del testo