L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi piu' gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno. Con le penalita' comminate dal precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art19 · fonte su Normattiva