Art. 14 — Tutela giurisdizionale dei diritti
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge puo' essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 e' disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibili. E altresi' ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
