Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 13 — Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art13 · fonte su Normattiva