Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 4 — Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico

1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorita' competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art4 · fonte su Normattiva