Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Art. 4 — Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico
1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorita' competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
