Art. 2 — Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto
All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Testo vigente dal 8 marzo 2001
