Art. 13 — Titoli per l'esercizio delle attività di volo
Il ((capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I titoli di cui al comma 1 sono:
- a)brevetto di pilota di elicottero;
- b)brevetto di specialista di elicottero.
- b-bis)brevetto di pilota di aereo;
- b-ter)brevetto di specialista di aereo; Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.
Testo vigente dal 8 luglio 2017
