(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneita' psicofisica). L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. L'idoneita' psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica al servizio, comporta la decadenza dell'impiego. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 12 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art12 · fonte su Normattiva