Art. 16 — Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo
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In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi gia' banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi gia' banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purche' le realtive graduatorie di idoneita' siano state approvate successivamente al 1› gennaio 1985. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Il requisito della idoneita' in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovra' essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi. L'equiparazione di cui al comma 1 e' stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno. La commissione e' presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneita', riportato in ventesimi. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, sara' attribuito agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituito dall'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006
