Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potra' avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilita' non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverra' in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

22

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto l'abrogazione del presente articolo ad eccezione della parte relativa al trasferimento in soprannumero.

Testo vigente dal 20 aprile 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art32 · fonte su Normattiva