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Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, puo' conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso. La graduatoria formulata dalla commissione composte ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validita' triennale. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituti, rispettivamente, dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti e' riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianita' di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art17 · fonte su Normattiva