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Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso. E' altresi formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perche' alcuno dei vincitori rinunzia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 4. L'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di modalita' a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art18 · fonte su Normattiva