Art. 4 — Sistemi di ammissione
L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio. I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
