(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio). Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 455, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso. Il soprannumero e' imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
