L'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta. A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria. In caso di rinuncia espressa da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso e' avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se piu' favorevole, dal raggiungimento della maggiore eta'. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita".

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art14 · fonte su Normattiva