Art. 28 — Procedure per la predisposizione del programma
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Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 27 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalita' e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresi' all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione e' predisposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006
