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L'approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifcazioni ed integrazioni. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art30 · fonte su Normattiva