Art. 31 — Personale di leva
Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
