I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art23 · fonte su Normattiva